IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
17; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare  l'articolo
3; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   in
particolare l'articolo 14, comma 2; 
  Visto il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  e  in
particolare gli articoli 14 e 14-bis; 
  Vista  la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e  in  particolare
l'articolo 1, comma 345; 
  Considerato che l'articolo 3, comma 6, del citato  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo  2020,  n.  12,   prevede   l'adozione   del   regolamento   di
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione  del  Ministero
dell'universita' e della  ricerca  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  di
concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio
dei ministri e stabilisce che su detto regolamento  e'  acquisito  il
parere del Consiglio di Stato; 
  Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla  normativa  vigente
per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con  scadenza  tra
il 1° marzo e il 31 luglio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre 2019, n.  140,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre   2019,   n.    155,    concernente    regolamento    recante
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Considerato  che   l'organizzazione   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le  funzioni
attribuite  al  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  dalla
normativa di settore vigente; 
  Sentito il Ministero dell'istruzione; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
  Sentiti l'Organismo paritetico  per  l'innovazione  e  il  Comitato
unico di garanzia per le pari opportunita'  e  il  benessere  di  chi
lavora   e   contro   le   discriminazioni   (CUG)   del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 settembre 2020; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 24 settembre
2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 settembre 2020; 
  Sulla proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                      Ministro e sottosegretari 
 
  1.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di  seguito
denominato  «Ministro»,  e'  l'organo  di  direzione   politica   del
Ministero dell'universita' e della  ricerca,  di  seguito  denominato
«Ministero»,    ed    esercita    le    funzioni     di     indirizzo
politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4,  comma  1,  e  14,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  avvalendosi
degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo  2,  comma
2. 
  2. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e  svolgono  le
funzioni e i  compiti  a  loro  delegati  dal  Ministro  con  proprio
decreto, ai sensi dell'articolo 10 della legge  23  agosto  1988,  n.
400. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214: 
                «Art. 17. -  1.  Con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) ; 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  Visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  6,  del
          decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  recante  «Disposizioni
          urgenti per l'istituzione del Ministero  dell'istruzione  e
          del Ministero dell'universita' e della ricerca», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61: 
                «6.  Entro  il  30  giugno  2020,  i  regolamenti  di
          organizzazione  dei  due  Ministeri  istituiti   ai   sensi
          dell'art. 1, ivi inclusi quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          Su detti regolamenti e' acquisito il parere  del  Consiglio
          di  Stato.  Il  Ministro  dell'istruzione  e  il   Ministro
          dell'universita' e  della  ricerca  possono,  ciascuno  con
          proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla  data
          di entrata in  vigore  dei  regolamenti  di  cui  al  primo
          periodo, confermare  il  personale  in  servizio  presso  i
          rispettivi  uffici   di   diretta   collaborazione,   senza
          soluzione  nella  continuita'  dei  relativi  incarichi   e
          contratti.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   conti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10: 
                «Art. 3. - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis); 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e) ; 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)
          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742]. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e  successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza
          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
                10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa la legittimita' di atti. Del collegio viene  chiamato
          a far parte in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che
          deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.» 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante «Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma
          dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. 
              - La legge 7 giugno 2000, n. 150,  recante  «Disciplina
          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle
          pubbliche amministrazioni», e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  14,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: 
                «2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1
          il Ministro si avvale di uffici di diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. A  tali  uffici  sono  assegnati,  nei
          limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:   dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si  provvede
          al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
          di Stato. Con decreto adottato  dall'autorita'  di  governo
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art.  12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi di spesa  e,  per  il  personale  disciplinato  dai
          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad  una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli uffici dei Ministri e  dei  Sottosegretari  di  Stato.
          Tale trattamento, consistente in un  unico  emolumento,  e'
          sostitutivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per
          la  produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'   della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del regolamento di cui al presente comma sono  abrogate  le
          norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,  n.  1100,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  ed  ogni  altra
          norma riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina  dei
          gabinetti dei Ministri e delle segreterie  particolari  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.» 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  14  e  14-bis
          decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
          «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  2009,  n.
          254: 
                «Art. 14. - 1. Ogni amministrazione, singolarmente  o
          in forma associata, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e
          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 
                2. L'Organismo  di  cui  al  comma  1  sostituisce  i
          servizi di controllo interno, comunque denominati,  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
          in piena  autonomia,  le  attivita'  di  cui  al  comma  4.
          Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
          cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
                2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
                2-ter.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
                3. 
                4.  L'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
          performance: 
                  a)  monitora  il  funzionamento   complessivo   del
          sistema della valutazione, della trasparenza  e  integrita'
          dei controlli interni  ed  elabora  una  relazione  annuale
          sullo stato  dello  stesso,  anche  formulando  proposte  e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
                  b)   comunica   tempestivamente    le    criticita'
          riscontrate ai competenti  organi  interni  di  governo  ed
          amministrazione,  nonche'  alla  Corte  dei  conti   e   al
          Dipartimento della funzione pubblica; 
                  c) valida la Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'art. 10, a condizione che  la  stessa  sia  redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
                  d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa differenziazione dei giudizi di cui  all'art.
          9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi  di
          cui al Titolo III, secondo  quanto  previsto  dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
                  e) propone, sulla base del sistema di cui  all'art.
          7,  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
                  f)  e'  responsabile  della  corretta  applicazione
          delle linee guida,  delle  metodologie  e  degli  strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma  10,
          del decreto-legge n. 90 del 2014; 
                  g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                  h) verifica i risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
                4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti  di  valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
          delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le
          modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7. 
              4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
          l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a  tutti
          gli atti  e  documenti  in  possesso  dell'amministrazione,
          utili all'espletamento dei  propri  compiti,  nel  rispetto
          della  disciplina  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali.  Tale  accesso  e'  garantito   senza   ritardo.
          L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti  i  sistemi
          informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
          controllo di gestione, e puo' accedere  a  tutti  i  luoghi
          all'interno dell'amministrazione, al fine  di  svolgere  le
          verifiche   necessarie   all'espletamento   delle   proprie
          funzioni, potendo agire anche  in  collaborazione  con  gli
          organismi di  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile dell'amministrazione. Nel caso  di  riscontro  di
          gravi   irregolarita',    l'Organismo    indipendente    di
          valutazione  effettua  ogni  opportuna  segnalazione   agli
          organi competenti. 
                5. 
                6. La validazione della Relazione  sulla  performance
          di cui al comma 4, lettera c), e'  condizione  inderogabile
          per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui
          al Titolo III. 
                7. 
                8.  I  componenti  dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
                9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
                10.   Il   responsabile   della   struttura   tecnica
          permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
          esperienza nel campo della  misurazione  della  performance
          nelle amministrazioni pubbliche. 
                11. Agli oneri derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno. 
                Art. 14-bis. -  1.  Il  Dipartimento  della  funzione
          pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti
          degli Organismi indipendenti  di  valutazione,  secondo  le
          modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi  dell'art.
          19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014. 
                2.   La   nomina   dell'organismo   indipendente   di
          valutazione  e'   effettuata   dall'organo   di   indirizzo
          politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
          al comma 1, previa procedura selettiva pubblica. 
                3.   La   durata    dell'incarico    di    componente
          dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre  anni,
          rinnovabile   una   sola    volta    presso    la    stessa
          amministrazione, previa procedura selettiva pubblica. 
                4. L'iscrizione all'Elenco nazionale  dei  componenti
          degli Organismi indipendenti di valutazione  avviene  sulla
          base di criteri selettivi che favoriscono il  merito  e  le
          conoscenze  specialistiche,  nel  rispetto   di   requisiti
          generali, di integrita'  e  di  competenza  individuati  ai
          sensi del comma 1. 
                5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
          gli obblighi di aggiornamento  professionale  e  formazione
          continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
          dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. 
                6.  Le  nomine  e  i  rinnovi  dei  componenti  degli
          Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
          inosservanza delle  modalita'  e  dei  requisiti  stabiliti
          dall'art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della
          funzione pubblica segnala alle amministrazioni  interessate
          l'inosservanza delle predette disposizioni.» 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  345,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  di  stabilita'  2015)»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300: 
                «345. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il contingente
          di personale di diretta collaborazione presso il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          individuato  in  190  unita',  inclusive  della   dotazione
          relativa all'organismo indipendente di  valutazione.  Dalla
          medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti  le
          competenze  accessorie  agli  addetti  al  Gabinetto   sono
          corrispondentemente ridotti di euro 222.000.» 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          21 ottobre 2019, n. 140, recante  «Regolamento  concernente
          l'organizzazione     del     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          21 ottobre 2019, n. 155, concernente  «Regolamento  recante
          l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
          Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'   e    della
          ricerca»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   21
          dicembre 2019, n. 299. 
              - Si riporta il testo dell'art. 116  del  decreto-legge
          18 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento  del
          Servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per
          famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70,  Edizione  straordinaria  e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020: 
                «Art. 116. - 1.  In  considerazione  dello  stato  di
          emergenza sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio
          sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
          agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del
          Consiglio dei ministri  del  31  gennaio  2020,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 26  del  1°  febbraio  2020,  i
          termini previsti  dalla  normativa  vigente  concernenti  i
          provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra
          il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi
          rispetto   alla   data   individuata    dalle    rispettive
          disposizioni normative.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1  e  14,
          comma 1 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          recante «Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle
          dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: 
                «Art. 4. - 1. Gli organi  di  governo  esercitano  le
          funzioni di  indirizzo  politico-amministrativo,  definendo
          gli obiettivi ed i programmi da attuare  ed  adottando  gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa e della gestione agli  indirizzi  impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare: 
                  a) le decisioni in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
                  b) la definizione di obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
                  c) la individuazione delle risorse umane, materiali
          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse
          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello
          dirigenziale generale; 
                  d) la definizione dei criteri generali  in  materia
          di  ausili  finanziari  a  terzi  e  di  determinazione  di
          tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
                  e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
                  f)  le   richieste   di   pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
                  g) gli altri atti indicati dal presente decreto.» 
                «Art. 14. 1. Il Ministro esercita le funzioni di  cui
          all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e  comunque
          ogni anno entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della
          legge di bilancio, anche  sulla  base  delle  proposte  dei
          dirigenti di cui all'art. 16: 
                  a)  definisce   obiettivi,   priorita',   piani   e
          programmi da attuare  ed  emana  le  conseguenti  direttive
          generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
                  b) effettua, ai fini dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma 1, lettera c), del  presente  decreto,  ivi  comprese
          quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo  7  agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
          degli uffici di cui al comma 2;  provvede  alle  variazioni
          delle assegnazioni con le modalita' previste  dal  medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.»